IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed,  in
particolare,  il  comma  3,   dell'articolo   75,   come   modificato
dall'articolo unico, comma 394, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014); 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario  e,  in  particolare,
l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione,  in
termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e
non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del
personale non dirigenziale; 
  Visto, in particolare, il comma 10-ter dell'articolo 2 del predetto
decreto-legge  n.  95  del  2012  secondo  il  quale  «Al   fine   di
semplificare ed accelerare  il  riordino  previsto  dal  comma  10  e
dall'articolo 23-quinquies, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino  al  31
dicembre 2012, i regolamenti di  organizzazione  dei  Ministeri  sono
adottati con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente  comma
sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei
conti ai sensi dell'articolo 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei Ministri ha facolta' di richiedere il  parere  del  Consiglio  di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno  dei  predetti
decreti cessa di avere  vigore,  per  il  Ministero  interessato,  il
regolamento di organizzazione vigente»; 
  Visto l'articolo 1, comma 406, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) che, tra  l'altro,
dispone  la  proroga  al  28  febbraio  2013  del  termine   di   cui
all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012; 
  Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
secondo il quale «Il termine del 31 dicembre 2013, di cui  all'ultimo
periodo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31  agosto  2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125,  si  intende  rispettato  se  entro  la  medesima  data  sono
trasmessi  al  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione gli schemi di decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque  adottati  entro  il  28
febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
disposizioni  urgenti  per   il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ed  in  particolare
l'articolo 2, comma 7, che dispone il  differimento  al  31  dicembre
2013  del  termine  previsto  dall'articolo  2,  comma  10-ter,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo
3; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  2009,
n. 16, concernente il regolamento di riorganizzazione degli Uffici di
diretta   collaborazione   presso   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  gennaio  2009,
n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011,  n.
132, recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, la Tabella  7,  allegata  al
predetto decreto,  contenente  la  rideterminazione  della  dotazione
organica del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Vista  la  proposta  formulata,   dal   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con nota n. 24232 del  26  novembre
2013 e relativi allegati, al fine della predisposizione  del  decreto
del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   contenente   la
riorganizzazione del predetto Dicastero, in attuazione  dell'articolo
2, comma 10-ter, del citato decreto-legge 95 del 2012; 
  Preso atto che sulla proposta  di  riorganizzazione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  l'Amministrazione
ha informato le Organizzazioni sindacali in data 11, 15 e 18 novembre
2013; 
  Visto il  parere  del  Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro
le discriminazioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca reso con nota n. 16053 del 20 novembre 2013; 
  Visto l'articolo 2, comma10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del
2012 che prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio  di
Stato sugli schemi di decreti da adottare  ai  sensi  della  medesima
norma; 
  Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con: 
    i compiti e le funzioni attribuite al Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dalla normativa di settore vigente; 
    i  contingenti  di  organico  delle  qualifiche  dirigenziali  di
livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013; 
  Ritenuto,  pertanto,  per  le  suddette  motivazioni,  nonche'  per
ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di
richiedere il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 gennaio 2014; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Organizzazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
di seguito denominato «Ministero», si articola  nei  dipartimenti  di
cui all'articolo 2. 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro   alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  75  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          L.  15  marzo  1997,  n.  59),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n.  203,  S.O.,  come  modificato
          dall'articolo unico, comma 394,  della  legge  27  dicembre
          2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  di  stabilita'
          2014), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  27  dicembre
          2013, n. 302, S.O.: 
              «Art.   75   (Disposizioni   particolari   per   l'area
          dell'istruzione non universitaria). 
              (Omissis). 
              3.  Relativamente  alle  competenze   in   materia   di
          istruzione   non    universitaria,    il    ministero    ha
          organizzazione periferica, articolata in uffici  scolastici
          regionali di livello dirigenziale o dirigenziale  generale,
          in relazione alla popolazione  studentesca  della  relativa
          regione,   quali   autonomi   centri   di   responsabilita'
          amministrativa, che esercitano tra  le  funzioni  residuate
          allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita'  di
          supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti
          con le amministrazioni regionali e con gli enti locali,  ai
          rapporti con le universita'  e  le  agenzie  formative,  al
          reclutamento e alla  mobilita'  del  personale  scolastico,
          ferma restando la  dimensione  provinciale  dei  ruoli  del
          personale docente,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliare,
          alla assegnazione delle risorse finanziarie e di  personale
          alle istituzioni scolastiche.  Ai  fini  di  un  coordinato
          esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione
          e' costituito presso ogni ufficio scolastico  regionale  un
          organo collegiale a composizione mista, con  rappresentanti
          dello Stato, della regione e delle  autonomie  territoriali
          interessate, cui compete il coordinamento  delle  attivita'
          gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
          della  realizzazione  degli  obiettivi  programmati.   Alla
          organizzazione degli  uffici  scolastici  regionali  e  del
          relativo organo  collegiale  si  provvede  con  regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla  entrata  in  vigore
          del regolamento stesso, sono  soppresse  le  sovrintendenze
          scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul
          territorio provinciale, anche per funzioni, di  servizi  di
          consulenza e supporto alle  istituzioni  scolastiche,  sono
          contestualmente soppressi i provveditorati agli studi. 
              (Omissis).». 
              - Il testo del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
          150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
          di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e
          di    efficienza    e    trasparenza    delle     pubbliche
          amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31
          ottobre 2009, n. 254, S.O. 
              - Si riporta il testo dei commi 1, lettere a) e  b),  e
          10-ter dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione  della  spesa
          pubblica con invarianza dei servizi  ai  cittadini  nonche'
          misure di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del
          settore bancario), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  6
          luglio 2012, n. 156, S.O.: 
              «Art. 2  (Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. Gli uffici dirigenziali  e
          le dotazioni organiche delle amministrazioni  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle  agenzie,  degli  enti
          pubblici non economici,  degli  enti  di  ricerca,  nonche'
          degli enti pubblici  di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni  sono   ridotti,   con   le
          modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: 
              a) gli uffici dirigenziali, di livello  generale  e  di
          livello non generale e le relative dotazioni organiche,  in
          misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  cento   di   quelli
          esistenti; 
              b)   le   dotazioni   organiche   del   personale   non
          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli
          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera
          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non
          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. 
              (Omissis).». 
              «10-ter. Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il
          riordino previsto dal comma 10 e dall'art. 23-quinquies,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto  e  fino  al  31  dicembre
          2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, con  i
          quali possono essere  modificati  anche  i  regolamenti  di
          organizzazione degli uffici di diretta  collaborazione  dei
          rispettivi  ministri,  sono  adottati   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti  previsti
          dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di
          legittimita' della Corte dei conti ai  sensi  dell'art.  3,
          commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n.  20.  Sugli
          stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri  ha
          facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato.  A
          decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei  predetti
          decreti  cessa  di   avere   vigore,   per   il   Ministero
          interessato, il regolamento di organizzazione vigente. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il comma 406 dell'art. 1, della  legge  24
          dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2013), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          dicembre 2012, n. 302, S.O.: 
              «406. Il termine di cui all'art. 2, comma  10-ter,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e'
          prorogato al 28 febbraio 2013.». 
              - Si riporta il testo del comma  6,  dell'art.  1,  del
          citato decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150: 
              «Art. 1 (Proroga di termini in materia  di  assunzioni,
          organizzazione    e    funzionamento    delle     Pubbliche
          Amministrazioni). 
              (Omissis). 
              6. Il termine del 31 dicembre 2013, di  cui  all'ultimo
          periodo dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, si intende  rispettato  se  entro  la
          medesima data sono trasmessi al Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione gli schemi di  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  all'art.
          2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135. I  decreti  sono  comunque  adottati  entro  il  28
          febbraio  2014,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri. Gli assetti organizzativi definiti con i predetti
          provvedimenti, qualora determinino  comprovati  effetti  di
          riduzione  di  spesa,  possono  derogare  alla   disciplina
          legislativa  vigente  concernente  le  strutture  di  primo
          livello  di   ciascun   Ministero,   nel   rispetto   delle
          disposizioni  generali  di  cui  all'art.  3  del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  Per  i  Ministeri  che
          abbiano provveduto alla suddetta trasmissione,  il  termine
          per la prosecuzione degli incarichi scaduti di cui all'art.
          2, comma 8, quinto periodo,  del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, e' fissato al 28 febbraio 2014.». 
              - Si riporta il testo del comma  7,  dell'art.  2,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,   n.   125
          (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di
          razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni): 
              «Art.  2  (Disposizioni  in  tema  di   accesso   nelle
          pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle  eccedenze
          e  potenziamento  della  revisione  della  spesa  anche  in
          materia di personale). 
              (Omissis). 
              7. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma  1,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
          provveduto  ad  effettuare  le  riduzioni  delle  dotazioni
          organiche  previste  dallo  stesso  art.   2   del   citato
          decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
          31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo  i
          rispettivi ordinamenti. In caso  di  mancata  adozione  non
          possono, a decorrere dal  1°  gennaio  2014,  procedere  ad
          assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con  qualsiasi
          contratto. Per i Ministeri  il  termine  di  cui  al  primo
          periodo si intende comunque rispettato  con  l'approvazione
          preliminare del Consiglio dei  Ministri  degli  schemi  dei
          regolamenti di riordino. Il termine previsto  dall'art.  2,
          comma 10-ter, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, gia' prorogato dall'art. 1, comma 406, della  legge
          24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 31 dicembre 2013. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  3,  della  legge  14
          gennaio  1994,  n.   20   (Disposizioni   in   materia   di
          giurisdizione  e  controllo   della   Corte   dei   conti),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10: 
              «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
              a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
          Consiglio dei Ministri; 
              b) atti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
              c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,   atti   di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
              c-bis); 
              d)  provvedimenti  dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
              e); 
              f) provvedimenti di  disposizione  del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
              f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni; 
              f-ter) atti e contratti concernenti studi e  consulenze
          di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266 ; 
              g)    decreti    che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
              h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,  di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
              i) atti per il cui corso sia stato  impartito  l'ordine
          scritto del Ministro; 
              l) atti che il Presidente del  Consiglio  dei  ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni  di  cui
          all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742]. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259. Le relazioni  della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.
          453. Puo' richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto   12   luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti. 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
          circa la legittimita' di atti. Del collegio viene  chiamato
          a far parte in  qualita'  di  relatore  il  magistrato  che
          deferisce la questione alla sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              - La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'  nella   pubblica   amministrazione),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  novembre  2012,  n.
          265. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              - Il d.P.R. 14 gennaio 2009, n. 16 (Regolamento recante
          la riorganizzazione degli Uffici di diretta  collaborazione
          presso il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  13
          marzo 2009, n. 60. 
              - Il d.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17 (Regolamento recante
          disposizioni    di    riorganizzazione    del     Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2009, n. 60. 
              - Il d.P.R. 3 giugno 2011, n. 132 (Modifiche al decreto
          del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17,
          concernente    la    riorganizzazione     del     Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi
          dell'art. 2, comma 8-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
          2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio  2010,  n.  25),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 agosto 2011, n. 183. 
              - Si riporta il testo del  comma  5  dell'art.  2,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
              «Art. 2  (Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni). 
              (Omissis). 
              5. Alle riduzioni di cui al comma 1  si  provvede,  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze  considerando  che  le  medesime  riduzioni
          possono essere  effettuate  selettivamente,  anche  tenendo
          conto delle specificita' delle singole amministrazioni,  in
          misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
          che la differenza  sia  recuperata  operando  una  maggiore
          riduzione delle rispettive  dotazioni  organiche  di  altra
          amministrazione.   Per   il   personale   della    carriera
          diplomatica e per  le  dotazioni  organiche  del  personale
          dirigenziale e  non  del  Ministero  degli  affari  esteri,
          limitatamente ad una quota corrispondente  alle  unita'  in
          servizio all'estero alla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
          riduzioni  di  cui  al  comma  1,  nelle  percentuali   ivi
          previste, all'esito del processo di riorganizzazione  delle
          sedi estere e, comunque, entro e non oltre il  31  dicembre
          2012. Fino a tale data trova applicazione il  comma  6  del
          presente articolo.».